16/2026 – Opportunità fiscali: affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, Concordato Preventivo Biennale e novità e chiarimenti per l’Iper-ammortamento.
Prato, 24.07.2026
Gentili clienti,
con la presente circolare desideriamo informarVi di alcune opportunità di rilievo introdotte sul piano fiscale. Nei paragrafi che seguono vengono illustrate:
- Novità in materia di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta;
- Concordato Preventivo Biennale;
- Iper-ammortamento.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta
Come già anticipato nella circolare informativa sulla legge di bilancio Vi ricordiamo che è stata riproposta la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta risultanti nel bilancio al 31/12/2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP. Tale operazione consente di liberare le riserve, attribuendo loro la natura fiscale di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza ulteriori oneri in capo alla società, fermo restando l’ordinario regime di tassazione in caso di distribuzione dei dividendi per i soci.
La disposizione si applica alle riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio al 31/12/2024 e per l’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31/12/2025. L’affrancamento può essere effettuato in tutto o in parte. Di seguito riportiamo i principali elementi descrittivi e regole per poter usufruire dell’agevolazione.
Possono esercitare l’opzione esclusivamente i soggetti in contabilità ordinaria e l’affrancamento non riguarda le riserve da rivalutazione civilistica, le quali non sono in sospensione d’imposta, bensì costituiscono già ordinarie riserve di utili e, come tali, sono liberamente distribuibili.
Non saranno ritenute valide attribuzioni deliberate in data antecedente al 01/01/2026, oppure al primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello iniziato nel 2025, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
L’imposta sostitutiva da dover versare per affrancare le suddette riserve è pari al 10% del saldo attivo di rivalutazione risultante dal bilancio, quindi al netto dell’imposta sostitutiva eventualmente versata nel momento in cui si è costituita a suo tempo la riserva.
L’opzione per l’affrancamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, quindi nel Modello Redditi 2026, e la relativa imposta sostitutiva è versata in quattro rate annuali di pari importo, in coincidenza con i termini di versamento a saldo delle imposte.
Si segnala, infine, che l’imposta sostitutiva non è deducibile per la società e l’affrancamento non produce effetti fiscali immediati in capo ai soci. Pertanto, la successiva distribuzione delle riserve affrancate resta comunque soggetta a tassazione come dividendo secondo le regole ordinarie. Il beneficio dell’operazione è pertanto attribuito alla società, la quale, versando il 10%, non è soggetta a tassazione IRES e IRAP, che sarebbero altrimenti applicabili alla riserva in caso di utilizzo o distribuzione.
Concordato Preventivo Biennale 2026 – 2027
Il Concordato Preventivo Biennale (d’ora in poi CPB) rappresenta un accordo tra Fisco e contribuente che, a fronte dell’obbligo di dichiarare un determinato reddito (cd. “reddito proposto”) per un biennio, prevede il vantaggio di non tassare l’eventuale eccedenza di reddito prodotta in tale biennio (2026 – 2027).
Possono accedere al CPB per il biennio 2026 – 2027 i soggetti esercenti attività d’impresa e arti/professioni che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità nel 2025. Sono esclusi comunque i contribuenti in regime forfettario. Inoltre, non sono interessati i soggetti che abbiano già aderito al CPB per il biennio 2025 – 2026, in quanto questo risulta ancora efficace. Possono pertanto aderire i soggetti che oltre a rispettare i requisiti sopra descritti hanno concluso il biennio CPB 2024 – 2025 oppure che non abbiano mai aderito al Concordato Preventivo Biennale.
Sono previste numerose altre cause di esclusione o decadenza dal CPB, che potranno essere approfondite caso per caso, tra cui si segnalano la presenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, complessivamente pari o superiori a 5.000 euro alla data del 31/12/2025, qualora non estinti entro il termine di adesione al CPB, ovvero il 2/11/2026.
Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non può eccedere il reddito dichiarato oltre le seguenti percentuali, attribuite in base al punteggio ISA ottenuto nel 2025, qualora non siano previsti specifici limiti settoriali.
| Punteggio ISA 2025 | Incremento massimo |
|---|---|
| Tra 1 e 5,99 | 35% |
| Tra 6 e 7,99 | 30% |
| Tra 8 e 8,99 | 25% |
| Tra 9 e 9,99 | 15% |
| 10 | 10% |
L’eventuale maggior reddito effettivamente prodotto rispetto a quello concordato non rileva ai fini IRPEF/IRES e IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori e il contribuente fruisce del regime premiale ISA, il quale comporta la riduzione dei termini di accertamento. È possibile assoggettare il reddito incrementale, ovvero l’eccedenza rispetto al reddito dichiarato relativo al 2025, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi agevolata, nel limite di eccedenze fino a 85.000 euro, con aliquota del 10% se il punteggio ISA è almeno pari a 8, del 12% se pari o superiore a 6 e inferiore a 8 o del 15% con punteggio ISA minore di 6. Sulle eccedenze superiori a 85.000 euro (solo per la quota che supera tale importo) si applica invece l’aliquota ordinaria (43% per i soggetti IRPEF, 24% per i soggetti IRES).
Vi sono, d’altra parte, altri aspetti da attenzionare, tra cui:
- l’adesione vincola entrambe le annualità (2026 e 2027) e le imposte restano dovute sul reddito concordato anche qualora il reddito effettivo risulti inferiore, salvo circostanze eccezionali che determinino uno scostamento superiore al 30%;
- l’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie;
- qualora siano effettuati investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi qualificati come 4.0 e 5.0, per i quali è previsto l’iper-ammortamento, gli investimenti agevolati restano pienamente deducibili, concorrendo quale componente di rettifica del reddito concordato.
Si precisa che il CPB perde efficacia, a partire dal periodo d’imposta in cui l’operazione si realizza, nel caso in cui siano realizzate operazioni di fusione, scissione o conferimento, oppure se una società di persone o un’associazione professionale registra un aumento del numero dei soci o degli associati.
L’adesione al CPB risulta generalmente conveniente in caso di redditi attesi stabili o in crescita nel biennio, mentre risulta svantaggiosa se si prevedono redditi in diminuzione. L’analisi va comunque effettuata caso per caso. L’adesione deve essere comunicata entro il 02/11/2026, unitamente al Modello Redditi 2026 e agli ISA oppure in via autonoma. Trattandosi di una scelta vincolante per due periodi d’imposta, la valutazione di convenienza va effettuata caso per caso sulla base della proposta e delle proiezioni reddituali del biennio.
Iper-ammortamento per l’acquisto di beni strumentali
Per i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi qualificati come 4.0 e 5.0, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa (art. 1, commi 427-436, Legge 199/2025), consistente in una maggiorazione, rilevante solo ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e non contabili quindi, del costo di acquisizione di tali beni. La maggiorazione opera sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (quota capitale) da poter dedurre dal proprio reddito.
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 01/01/2026 al 30/09/2028 e le misure di maggiorazione sono le seguenti:
| Importo dell’investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Per vedersi riconosciuta la maggiorazione gli investimenti devono avere ad oggetto:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (4.0 e 5.0) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il beneficio complessivo non superi il costo di acquisto sostenuto. Non è invece applicabile agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta beni strumentali, ancora riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 30/06/2026 e a condizione che entro il 31/12/2025 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo.
L’iper-ammortamento, come indicato anche nel paragrafo relativo al Concordato Preventivo Biennale, è compreso tra le variazioni che rettificano il reddito concordato, restando quindi pienamente fruibile anche dai soggetti aderenti al CPB.
Per poter accedere alle agevolazioni è necessario essere in regola con la sicurezza sul lavoro e con i contributi previdenziali (DURC).
La disciplina attuativa è contenuta nel Decreto interministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7/05/2026, integrato dai Decreti direttoriali del MIMIT del 10/06/2026 e del 20/07/2026, che ne hanno definito termini, modelli e modalità di trasmissione.
Sono previste procedure e comunicazioni particolarmente stringenti per poter usufruire dell’agevolazione. A tal proposito si possono individuare tre fasi, caratterizzate da tre comunicazioni da effettuare: preventiva, di conferma e di completamento. Dal 12/06/2026 è attiva la piattaforma GSE per l’invio delle comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata. Dal 21/07/2026 è attiva anche la funzionalità per le comunicazioni di conferma, mentre per le comunicazioni di completamento si attende un successivo provvedimento del MIMIT.
La comunicazione di conferma deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva. La data di completamento deve invece collocarsi tra il 01/01/2026 e il 30/09/2028. Sono inoltre previste comunicazioni periodiche di monitoraggio (entro il 20 gennaio e, in forma integrativa, entro il 30 giugno di ciascun anno di fruizione). Il beneficio dell’iper-ammortamento potrà essere fruito dal periodo d’imposta in cui avviene l’invio della comunicazione di completamento al GSE.
In merito agli oneri documentali è previsto l’obbligo di acquisire una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, attestante il possesso dei requisiti tecnici di ammissibilità dei beni e la certificazione contabile, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile.
Pur restando chiaramente a completa disposizione, trattandosi questa di un’agevolazione particolarmente complessa e specifica, con aspetti procedurali e oneri documentali stringenti, si consiglia a chi fosse interessato di consultare consulenti tecnici specializzati in materia al fine di poter avere la necessaria valutazione iniziale di fattibilità e garantire il regolare e completo assolvimento di tutti gli obblighi e adempimenti necessari per poterne ottenere i benefici attesi e poter includerla correttamente nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Lo Studio Vi ringrazia per l’attenzione e, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invia i più cordiali saluti.
BBS – pro